Regolamento›Titolo IV
Art. 57
57 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Per la validità delle sedute del consiglio superiore è necessaria la presenza dei due quinti dei suoi componenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-57