Art. 52
RegolamentoTitolo III

Art. 52

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In vigore dal 9 ott 1926
Il tesoriere è custode responsabile dei fondi appartenenti al collegio. Egli provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento dei mandati, che sono spediti dal presidente e controfirmati dal segretario. Deve tenere i seguenti registri: ç°comma 1. Registro a madre e figlia per le somme che riscuote con quietanze; ç°comma 2. Registro di introito ed esito; ç°comma 3. Registro dei mandati di pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-52