Regolamento›Titolo III
Art. 52
52 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Il tesoriere è custode responsabile dei fondi appartenenti al collegio. Egli provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento dei mandati, che sono spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.
Deve tenere i seguenti registri:
ç°comma 1. Registro a madre e figlia per le somme che riscuote con
quietanze;
ç°comma 2. Registro di introito ed esito;
ç°comma 3. Registro dei mandati di pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-52