Regolamento›Titolo I
Art. 5
5 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Alla fine di ciascun anno di pratica, il praticante deve presentare al consiglio dell'ordine una relazione scritta, circostanziata ed accompagnata dalle opportune allegazioni, circa la sua attività durante il corso dell'anno, esponendo le principali questioni di diritto, che ha avuto occasione di esaminare e di vedere decise, discutendone i termini e la risoluzione. Questa relazione deve essere controfirmata dall'avvocato, presso il quale viene compiuta la pratica, a garanzia della verità dei fatti in essa esposti e della necessaria osservanza del segreto professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-5