Art. 49
RegolamentoTitolo III

Art. 49

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In vigore dal 9 ott 1926
In caso di parità di voti, è preferito il più anziano, e, fra coloro che abbiano eguale anzianità, il maggiore di età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-49