Art. 48
RegolamentoTitolo III

Art. 48

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In vigore dal 9 ott 1926
Non ottenendo la maggioranza assoluta dei voti un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggersi, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-48