Regolamento›Titolo III
Art. 47
47 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al ministro della giustizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-47