Art. 47
RegolamentoTitolo III

Art. 47

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In vigore dal 9 ott 1926
Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al ministro della giustizia.
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