Art. 42
RegolamentoTitolo II

Art. 42

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In vigore dal 9 ott 1926
Per l'accertamento delle condizioni, di cui all' del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747 e di cui all' n. 1 in relazione all', n. 3 della legge 25 marzo 1926, n. 453, si osservano le disposizioni degli del presente regolamento.
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