Art. 39
RegolamentoTitolo II

Art. 39

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In vigore dal 9 ott 1926
Copia della graduatoria e dell'elenco, sottoscritta dal presidente e dal segretario, è trasmessa al ministro della giustizia ed a tutti i consigli dell'ordine dei procuratori compresi nel distretto della corte d'appello.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-39