Art. 38
RegolamentoTitolo II

Art. 38

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In vigore dal 9 ott 1926
Là commissione esaminatrice forma, con la indicazione delle rispettive votazioni, la graduatoria di merito dei candidati, che abbiano riportata l'idoneità, sino a raggiungere il numero massimo dei nuovi procuratori, che a tenore del bando di concorso possono essere iscritti complessivamente negli albi dei collegi compresi nel distretto della corte d'appello; forma inoltre l'elenco generale di tutti i candidati che hanno sostenuto l'esame, con la indicazione dei rispettivi punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale. La graduatoria e l'elenco generale sono sottoscritti dal presidente, dai membri della commissione e dal segretario, e sono depositati, per comunicazione ai candidati, nella segreteria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-38