Art. 37
RegolamentoTitolo II

Art. 37

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In vigore dal 9 ott 1926
Gli atti della commissione esaminatrice sono trasmessi alla segreteria del rispettivo consiglio dell'ordine dei procuratori, presso cui hanno avuto luogo gli esami, che provvede alla loro conservazione ed alla restituzione del diploma di laurea ai candidati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-37