Art. 36
RegolamentoTitolo II

Art. 36

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In vigore dal 9 ott 1926
Il candidato deve presentare la domanda di ammissione all'esame alla Commissione esaminatrice, la quale delibera sull'ammissione. Si osservano, per quanto siano applicabili, le norme stabilite nel presente regolamento dall' e seguenti per gli esami di avvocato. Nei temi per le prove scritte viene richiesta ai candidati anche la formulazione di atti del procedimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-36