Regolamento›Titolo II
Art. 35
35 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Ciascuna commissione esaminatrice ha la sede presso il rispettivo consiglio dell'ordine dei procuratori del capoluogo del distretto della corte d'appello e fa uso nei suoi atti del sigillo di questo consiglio.
La segreteria del consiglio funziona come segreteria della commissione esaminatrice.
Ai membri della commissione, che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari dello Stato di grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. Ai membri della stessa Commissione, che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-35