Art. 34
RegolamentoTitolo II

Art. 34

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In vigore dal 9 ott 1926
Possono essere ammessi agli esami anche i procuratori già iscritti in un albo. La domanda di ammissione non implica rinunzia alla iscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-34