Art. 26
RegolamentoTitolo I

Art. 26

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In vigore dal 9 ott 1926
Per l'accertamento della condizione di cui all', n. 3, della legge 25 marzo 1926, n. 453 e della condizione, di cui all' del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, il consiglio ha il dovere di procedere alle più rigorose indagini sui precedenti di colui che richiede l'iscrizione, a meno che i componenti il consiglio stesso dichiarino di poterle omettere per conoscenza personale. Tali indagini non debbono prescindere da quei fatti, che, pur riferendosi al passato, si riflettono colle loro conseguenze morali tuttora nel presente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-26