Regolamento›Titolo I
Art. 24
24 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami.
Egli può intervenire in seno alla Commissione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e, sentito il parere del Consiglio superiore forense, ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-24