Art. 2
RegolamentoTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 9 ott 1926
L'iscrizione enuncia il nome, il cognome, il luogo della nascita e della residenza del praticante, l'indicazione della data della laurea e della università da cui venne conferita, il nome dell'avvocato che rilasciò il certificato di ammissione alla pratica. Un duplicato dell'iscrizione, distaccato dal registro e firmato dal segretario, è rimesso al praticante.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-2