Art. 18
RegolamentoTitolo I

Art. 18

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In vigore dal 9 ott 1926
Finita la lettura e deliberato il voto, il segretario lo nota immediatamente in tutte lettere, a piedi del lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario. Terminate la revisione e la votazione rispetto a tutti i lavori scritti, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-18