Art. 17
RegolamentoTitolo I

Art. 17

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In vigore dal 9 ott 1926
La commissione procede nel più breve tempo alla revisione dei lavori scritti. Verificata l'integrità dei pacchi e delle singole buste, procede all'apertura della busta grande contenente il lavoro del candidato. Il segretario appone immediatamente su questa busta, sulla busta piccola racchiudente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine. Subito dopo la lettura di ciascun lavoro, la commissione assegna al medesimo un numero di punti colle norme indicate nell'. Nel caso che la commissione abbia accertato che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla l'esame del candidato. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati, che siansi comunque fatti riconoscere.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-17