Regolamento›Titolo I
Art. 16
16 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Il candidato, compiuto il proprio lavoro, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, lo chiude in una busta. Entro di questa deve avere prima inserita altra busta più piccola, chiusa, contenente un foglietto col proprio nome, cognome, paternità e residenza.
Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti la commissione presenti, il quale appone sulla busta esterna l'indicazione della materia, la propria sottoscrizione e sui margini centrali l'impronta del sigillo della commissione in ceralacca.
Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate alla segreteria, previa raccolta di esse in uno o più pacchi suggellati e firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-16