Art. 111
RegolamentoTitolo VII

Art. 111

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In vigore dal 9 ott 1926
Coloro, la cui iscrizione negli albi sia rimasta ferma a tenore della prima parte dell' della legge 25 marzo 1926, n. 453, debbono mettersi in regola colla condizione della residenza entro il 30 settembre 1927; altrimenti sono passibili delle sanzioni, di cui all', n. 4 e 5 della legge 25 marzo 1926, n.453. Nondimeno coloro che, al tempo della entrata in vigore della suddetta legge avevano la residenza all'estero, possono conservare la iscrizione nell'albo, pur mantenendo tale residenza, quando risulti, da attestazione delle nostre autorità diplomatiche, che essi esercitano una funzione di consulenza e di tutela degli interessi dei nostri nazionali, che si trovano all'estero.
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