Regolamento›Titolo VII
Art. 110
110 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Sulle domande di trasferimento in corso al giorno dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, si provvede secondo le disposizioni della legge 8 giugno 1874, n. 1938, salva sempre la straordinaria revisione di cui all' del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-110