Regolamento›Titolo I
Art. 11
11 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Il candidato deve presentare la domanda di ammissione al Ministero della giustizia, allegando:
1° il certificato del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, attestante che egli ha atteso lodevolmente e proficuamente alla pratica forense e frequentate le udienze civili e penali per il periodo di tempo voluto e nei modi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento;
2° il titolo originale di laurea in giurisprudenza, conseguito presso una Università del Regno autorizzata a conferirlo o il titolo accademico conseguito all'estero, che, dalla competente autorità accademica italiana sia stato dichiarato equivalente, a tutti gli effetti, alla laurea conferita dalle Università del Regno, giusta le disposizioni dell' del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
3° il documento, da cui risulti il pagamento della tassa di ammissione agli esami, stabilita dall' del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.
Il Ministero della giustizia accerta la regolarità delle domande e delle relative documentazioni e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame. Questo elenco deve essere depositato nella segreteria della commissione per comunicazione agli aspiranti, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'inizio degli esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-11