Art. 109
RegolamentoTitolo VII

Art. 109

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In vigore dal 9 ott 1926
Per coloro, che al tempo della entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, avevano già iniziata la pratica di avvocato ed erano già iscritti nell'albo dei procuratori, la durata della pratica è regolata dalla legge anteriore, ferma, per l'iscrizione a suo tempo nell'albo, l'osservanza di tutte le altre condizioni volute dagli della legge 25 marzo 1926, n. 453 e dal presente regolamento, anche in ordine alle modalità della pratica medesima per il periodo di tempo che fosse tuttora necessario per il suo compimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-109