Art. 108
RegolamentoTitolo VII

Art. 108

108 / 112
In vigore dal 9 ott 1926
Coloro, che al giorno dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, avevano compiuta la pratica di avvocato o di procuratore e prestato il relativo esame, senza che ancora ne fosse stato pubblicato il risultato, possono, quando questo sia riuscito favorevole, conseguire l'iscrizione nell'albo rispettivamente degli avvocati o dei procuratori con effetto dal giorno antecedente all'entrata in vigore della legge medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-108