Art. 102
RegolamentoTitolo VII

Art. 102

102 / 112
In vigore dal 9 ott 1926
In materia di iscrizione negli albi e di cancellazione dai medesimi ed in materia disciplinare, le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme stabilite per gli atti analoghi del procedimento civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-102