Regolamento›Titolo I
Art. 10
10 / 112In vigore dal 9 ott 1926
La commissione esaminatrice ha la sua sede presso il Ministero della giustizia. Esercitano le funzioni di segretario magistrati addetti al ministero con funzioni amministrative, delegati di volta in volta dal Ministro.
Ai membri della Commissione, che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. Ai membri della stessa commissione, che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-10