Regolamento›Titolo I
Art. 1
1 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Regolamento per la esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.
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L'avvocato, che accetta nel suo ufficio un praticante, rilascia nell'atto dell'accettazione un certificato, il quale è iscritto secondo l'ordine di presentazione in un registro a matrice, tenuto dalla segreteria del consiglio dell'ordine presso cui trovasi iscritto l'avvocato. Il registro è numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del consiglio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-1