Art. 87 · Divieto per i funzionari civili di infliggere punizioni agli agenti.
RegolamentoParte TERZA

Art. 87

Abrogato87 / 277

Divieto per i funzionari civili di infliggere punizioni agli agenti.

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-13;1465#art-r-87