Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 10 ott 1926
È in facoltà del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica - avvalersi del personale tecnico del Regio istituto fisioterapico ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano per ricerche scientifiche ed ispezioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Federzoni - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1926. Atti del Governo, registro 252, foglio 148. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-18