Proroga al 30 giugno 1929 dell'applicazione del coefficiente d'aumento, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, per la determinazione dell'ammontare delle obbligazioni «danneggiati terremoto».
REGIO DECRETO · n. 1406
Proroga al 30 giugno 1929 dell'applicazione del coefficiente d'aumento, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, per la determinazione dell'ammontare delle obbligazioni «danneggiati terremoto».
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