Art. 1
In vigore dal 31 ago 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo - Federzoni
- Rocco - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 59. - Coop.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-rd-1