Art. 99
RegolamentoCapo XIII

Art. 99

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In vigore dal 31 ago 1926
Ciascun campione deve essere diviso in quattro parti, riempiendo con ognuna di esse un recipiente adatto ovvero sacchetti di carta o di tela. Le sostanze suscettibili di assorbire o perdere umidità debbono sempre essere collocate in recipienti di vetro previamente asciugati e chiusi con tappo smerigliato o per lo meno con tappo di sughero protetto esternamente con uno strato di paraffina. I liquidi debbono essere posti in bottiglie adatte, previamente lavate con acqua e poi col liquido stesso e chiuse con tappo; quando, però, si tratti di liquido suscettibile di fermentare, si devono adottare i provvedimenti necessari ad evitare la rottura delle bottiglie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-99