Art. 98
RegolamentoCapo XIII

Art. 98

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In vigore dal 11 nov 1927
La quantità di sostanza da prelevare per ogni campione deve essere per lo meno: a) 2000 grammi per i concimi e le sostanze antiparassitarie, i panelli ed i mangimi; b) 800 grammi per le sementi; c) 4 litri per i mosti, i mosti muti, i filtrali dolci, i vini, i vinelli e gli aceti; d) 1 litro per gli oli; e) 800 grammi per i burri, i surrogati del burro e lo strutto; f) 800 grammi per i formaggi, prelevando il campione da almeno 3 forme; g) 800 grammi per le conserve, le marmellate, le gelatine, i mosti concentrati e gli sciroppi di frutta. h) 1.600 grammi per la manna.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-98