Regolamento›Capo XIII
Art. 98
98 / 135In vigore dal 11 nov 1927
La quantità di sostanza da prelevare per ogni campione deve essere per lo meno:
a) 2000 grammi per i concimi e le sostanze antiparassitarie, i panelli ed i mangimi;
b) 800 grammi per le sementi;
c) 4 litri per i mosti, i mosti muti, i filtrali dolci, i vini, i vinelli e gli aceti;
d) 1 litro per gli oli;
e) 800 grammi per i burri, i surrogati del burro e lo strutto;
f) 800 grammi per i formaggi, prelevando il campione da almeno 3 forme;
g) 800 grammi per le conserve, le marmellate, le gelatine, i mosti concentrati e gli sciroppi di frutta.
h) 1.600 grammi per la manna.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-98