Art. 94
RegolamentoCapo XIII

Art. 94

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In vigore dal 31 ago 1926
La vigilanza per l'applicazione del decreto-legge e del presente regolamento si esercita: a) con sopraluoghi nei locali di preparazione, di deposito e di vendita dei prodotti e delle sostanze contemplate dal decreto-legge, compresi gli alberghi, le trattorie e simili e con visite nei magazzini e sulle banchine delle ferrovie e dei porti, sui veicoli e sui galleggianti di ogni genere che trasportino i detti prodotti e sostanze; b) con prelevamenti ed analisi di campioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-94