Regolamento›Capo XIII
Art. 93
93 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i medici e veterinari provinciali, gli ufficiali ed i vigili sanitari, gli agenti comunali e daziari, possono sempre visitare fabbriche, stabilimenti, depositi, spacci, compresi alberghi, trattorie, ristoranti e simili, banchine e galleggianti, veicoli e mezzi di trasporto di qualsiasi natura, e prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al decreto legge.
Tale diritto compete anche agli ispettori tecnici dell'agricoltura, ai direttori, agli insegnanti ed agli assistenti degli Istituti agrari superiori e delle Scuole agrarie medie, agli ispettori delle malattie delle piante ed ai delegati fitopatologici, ai direttori, vice-direttori ed assistenti delle Stazioni sperimentali agrarie e speciali, dei Laboratori di chimica-agraria, degli Osservatori di fitopatologia, dei Laboratori di vigilanza igienica municipali, provinciali e consorziali, degli Uffici enologici, delle Cantine sperimentali e degli Istituti sperimentali di olivicoltura ed oleificio, nonché del personale tecnico degli Istituti incaricati della vigilanza a norma del precedente e dei direttori, reggenti di sezione ed assistenti delle Cattedre ambulanti di agricoltura.
Ogni altra persona incaricata di compiere visite o prelevamenti di campioni, da parte degli Istituti di vigilanza di cui al citato , deve essere munita di un documento dal quale risulti la delega ricevuta, rilasciato dall'Autorità delegante.
I delegati dell'Istituto confederale delle conserve alimentari, istituito con decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, per il servizio che loro compete, devono essere muniti di un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto suddetto e vistato dal Ministero dell'Economia nazionale.
Storico versioni
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