Regolamento›Capo XIII
Art. 91
91 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Gli agenti da nominarsi dagli Enti e dalle Società, giusta l' del decreto-legge, devono essere scelti di preferenza tra i licenziati dalle Scuole medie agrarie e devono possedere i requisiti di cui all' del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1909, n. 666, ed essere riconosciuti con speciale decreto del Prefetto della provincia, come agenti di pubblica sicurezza. Come tali, essi prestano giuramento dinanzi al Pretore.
Il Prefetto può sempre revocare il riconoscimento degli agenti, ogni qual volta venga a mancare in essi taluno dei prescritti requisiti.
Gli agenti, prima di assumere le funzioni, devono ricevere una istruzione pratica presso uno degli Istituti incaricati della vigilanza.
Per quanto riguarda le visite ed i prelevamenti dei campioni, gli agenti devono osservare le istruzioni che i direttori degli Istituti suddetti impartiranno alle Associazioni od Enti da cui gli agenti dipendono.
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