Regolamento›Capo XIII
Art. 89
89 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Nei porti e negli scali, nei paesi di confine ed anche nei paesi interni dove esistono uffici doganali, sempre quando la merce si trovi nei magazzini doganali, sulle chiatte, sulle navi, sui carri e su qualsiasi altro mezzo di trasporto, o sia dichiarata per l'importazione, per l'esportazione, per il transito o per il cabotaggio, la vigilanza spetta agli Uffici doganali, i quali possono, di propria iniziativa, o ad istanza di chi possa avervi diritto o interesse, ordinare il prelevamento dei campioni, commettendone la esecuzione agli agenti di finanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-89