Regolamento›Capo XIII
Art. 87
87 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Il Ministero dell'economia nazionale esercita la vigilanza sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, per mezzo degli Istituti da esso appositamente delegati con decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale e col quale sarà indicata anche la circoscrizione a ciascuno affidata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-87