Art. 84
RegolamentoCapo XII

Art. 84

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In vigore dal 31 ago 1926
È vietata la vendita di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta che contengano organismi animali o siano invasi da organismi vegetali o comunque aventi colore, sapore ed odore sensibilmente disgustosi od anormali. È vietata la preparazione e la vendita di conserve di pomodoro ed in genere di conserve, marmellate e gelatine di frutta, le quali derivino da frutti immaturi od alterati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-84