Regolamento›Capo XI
Art. 80
80 / 135In vigore dal 11 nov 1927
Agli effetti dell' del decreto-legge l'indicazione dei formaggi, secondo il loro contenuto in materia grassa, si deve fare con le seguenti denominazioni:
a) «formaggio grasso» se il contenuto in materia grassa non è inferiore al 42%;
b) «formaggio magro» se il contenuto in materia grassa è inferiore al 20%;
c) «formaggio semigrasso» o «formaggio parzialmente scremato» se il contenuto in materia grassa è compreso fra le cifre indicate in a) e b).
Le cifre sopra indicate s'intendono sempre riferite alla sostanza secca del formaggio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-80