Art. 80
RegolamentoCapo XI

Art. 80

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In vigore dal 11 nov 1927
Agli effetti dell' del decreto-legge l'indicazione dei formaggi, secondo il loro contenuto in materia grassa, si deve fare con le seguenti denominazioni: a) «formaggio grasso» se il contenuto in materia grassa non è inferiore al 42%; b) «formaggio magro» se il contenuto in materia grassa è inferiore al 20%; c) «formaggio semigrasso» o «formaggio parzialmente scremato» se il contenuto in materia grassa è compreso fra le cifre indicate in a) e b). Le cifre sopra indicate s'intendono sempre riferite alla sostanza secca del formaggio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-80