Art. 69
RegolamentoCapo IX

Art. 69

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In vigore dal 31 ago 1926
Le denuncie prescritte dagli del decreto-legge debbono contenere il nome, il cognome e la paternità, la ragione sociale del denunciante, il luogo dove è situata la fabbrica, il deposito ed il locale di vendita o di spedizione e la natura degli olii che vi sono prodotti, depositati, venduti e spediti. La denuncia è riportata dall'ufficio comunale in un registro a madre e figlia, con l'indicazione della data di presentazione e la figlia è rilasciata al denunciante, il quale deve presentarla ad ogni richiesta dell'autorità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-69