Regolamento›Capo VIII
Art. 67
67 / 135In vigore dal 31 ago 1926
È vietata la vendita di aceti di qualsiasi natura alterati per putridume od invasi dalle anguillule o che abbiano acquistato odori o sapori estranei disgustosi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-67