Art. 63
RegolamentoCapo VIII

Art. 63

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In vigore dal 31 ago 1926
Nella preparazione dell'aceto di vino sono consentiti: a) la diluizione del vino fatta, esclusivamente negli acetifici, quando sia necessaria per la normale acetificazione; b) l'uso di vinelli con gradazione alcoolica superiore a cinque per cento in volume, salvo l'osservanza del precedente , per il caso in cui tali vinelli non si trovino negli acetifici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-63