Regolamento›Capo VII
Art. 60
60 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Chiunque intende preparare vinelli per farne commercio o per somministrarli ai propri dipendenti deve presentare denuncia scritta, in carta libera, all'Istituto di vigilanza della provincia, indicando:
a) la quantità delle vinaccie destinate alla preparazione del vinello;
b) la quantità di vinello che intende ricavare;
c) la destinazione del vinello che vuol produrre, cioè se pel commercio o per somministrarlo ai propri dipendenti;
d) il luogo dove il vinello sarà prodotto e conservato.
ale denuncia deve essere presentata, volta per volta almeno cinque giorni prima dell'inizio della preparazione dei vinelli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-60