Regolamento›Capo VII
Art. 56
56 / 135In vigore dal 31 ago 1926
I decreti prefettizi previsti dal capoverso dell' del decreto-legge per stabilire il termine oltre il quale è vietata a detenzione delle vinaccie debbono essere emanati almeno un mese prima dell'epoca normale della vendemmia, su parere del direttore dell'Istituto incaricato della vigilanza per l'applicazione del decreto-legge. In ogni caso, salvo il disposto degli articoli seguenti, il termine in parola non può essere fissato oltre il 31 dicembre di ogni anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-56