Regolamento›Capo VII
Art. 53
53 / 135In vigore dal 10 mar 1956
La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione è tollerata, ma i vini gessati contenenti più di grammi 1,50 per litro di solfati, calcolati come solfato neutro di potassio, non possono essere venduti per consumo diretto. Per i vini marsala e per gli altri vini speciali ai sensi delle leggi vigenti, contenenti solfati calcolati come solfato neutro di potassio, il limite massimo di solfati consentito per la vendita per consumo diretto è di grammi 2,50 per litro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-53