Art. 52
RegolamentoCapo VII

Art. 52

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In vigore dal 31 ago 1926
È proibito il taglio dei vini con i vincili, con i secondi vini, con i vini d'uva secca e con i vini di frutta diverse dall'uva comunque preparati ed in genere con i vini non genuini. È proibito altresì il taglio di mosti, di mosti muti, di mosti concentrati e di filtrati dolci con succhi di frutta diverse dall'uva con sciroppi di uve secche o di altre frutta secche, anche se in tutto od in parte fermentati, nonché la mescolanza di mosti, di mosti muti, di mesti concentrati e di filtrati dolci con vinelli e secondi vini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-52