Art. 51
RegolamentoCapo VII

Art. 51

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In vigore dal 31 ago 1926
È vietato aggiungere ai mosti, ai mesti muti, ai filtrati dolci, ai mosti concentrati, ai vini ed ai vinelli: a) sostanze antisettiche come acido salicilico, acido, benzoico, benzoati, essenza di senape, fluoruri, allume, acido borico ed in genere qualunque sostanza ritenuta antisettica o antifermentativa, all'infuori dell'anidride solfarosa, dei solfiti di potassio, e, per i vini, del solfito di calcio; b) acidi minerali, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ed acidi organici diversi da quelli indicati negli ; c) materie coloranti, sia artificiali che naturali, all'infuori delle enocianina estratta dalle bucele delle uve nere; d) materie zuccherine, come saccarosio e glucosio e materie carboidrate, come destrine e simili, salvo, per il saccarosio, le eccezioni portate dal precedente articolo; e) materie edulcoranti sintetiche, come saccarina, dolcina, e simili; f) alcoolici di qualsiasi specie e glicerina, salvo, per l'alcool etilico, le eccezioni di cui all'; g) fosfati ed altri sali terrosi, all'infuori del carbonato e del solfito di calcio, nonché del solfato di calcio o gesso, di cui al successivo ; h) metalli pesanti e loro sali, ferrocianuro potassico ed in genere sostanze estranee alla composizione del vino, nonché sostanze che, pur essendo componenti naturali del vino, non sono specificatamente indicate nei precedenti articoli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-51