Art. 50
RegolamentoCapo VII

Art. 50

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In vigore dal 18 gen 1956
Sono considerati come vini speciali i marsala, i vermut, i moscati, le mistelle ed i vini liquorosi in genere, e gli spumanti. Per essi, oltre ai trattamenti ed alle manipolzioni indicate per i vini in generale, è anche consentita: a) per i vini destinati alla preparazione dei Marsala e simili l'aggiunta di mosto cotto e di alcool rettificato in quantità non superiore a quella che essi già naturalmente contengono; b) per i vini liquorosi (moscati, malvasie dolci, aleatici, mistelle e simili) l'aggiunta di saccarosio e di alcool etilico rettificato in quantità, quest'ultimo, non superiore alla metà di quella prodotta effettivamente dalla fermentazione, nonché l'uso di uve leggermente appassite a norma del comma a) dell'; c) per i moscati tipo Conelli destinati all'esportazione in fusti, l'aggiunta di alcool rettificato fino a portarne il titolo alcoolico non oltre i nove gradi in volume; d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 11 GENNAIO 1956, N. 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1956, N. 108; e) per i vini resi spumanti mediante fermentazione in recipiente chiuso, l'aggiunta di saccarosio, di alcool etilico rettificato o di acquavite di vino, in proporzioni tali da con portare nel vino quantità di alcool superiore ad un quarto di quella in essi naturalmente contenuta; f) per i vini resi spumanti mediante gassificazione artificiale, oltre a quella di cui al precedente comma, l'aggiunta di anidride carbonica pura, purchè siano messi in vendita con la denominazione di «spumanti gassificati artificialmente», da usarsi nelle fatture, nelle lettere di porto e in tutti i documenti commerciali e da apporsi, in caratteri di formato non inferiore a mm 3 e non superiore a mm. 4, anche sulle etichette e sugli imballaggi. Le aggiunte di alcool e di saccarosio ai vini speciali, sono permesse soltanto se la preparazione di essi venga fatta in locali separati e non comunicanti con quelli in cui si preparano e si conservano vini diversi da quelli elencati nel presente articolo. La presenza di alcool, di zucchero, di soluzioni zuccherine o zuccherine alcooliche nei locali in cui si preparano o si conservano mosti, mosti muti, mosti concentrati, filtrati dolci e vini non speciali, ricade sotto le disposizioni dell' del decreto-legge. Anche la preparazione di vini spumanti gassificati artificialmente è consentita soltanto se fatta in locali separati e non comunicanti con quelli in cui si preparano o si conservano spumanti naturali.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-50