Art. 48
RegolamentoCapo VII

Art. 48

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In vigore dal 31 ago 1926
Nella vinificazione e nella conservazione dei vini e dei filtrati dolci, oltre alle ordinarie pratiche di igiene enotecnica (colmatura, travasi, filtrazioni, ecc.) sono consentite le seguenti manipolazioni: a) l'aggiunta di uva leggermente appassita e cioè che abbia subito un'essicazione tale da consentire ancora la pigiatura diretta con gli ordinari mezzi di cantina e da dare mosto suscettibile di fermentare direttamente, b) la chiarificazione con bianco d'uovo, con albumina pura, con sangue fresco di animali sani, con gelatine tecnicamente pure come l'osteocolla e l'ittiocolla, con cascina e con terra di Spagna; c) il trattamento con olio - tanto vegetale che minerale - privo di sostanze coloranti ed in genere di sostanze estranee di qualsiasi natura, per eliminare odori anormali e per preservare i vini da fermentazioni aerobie; d) il trattamento con carbone per eliminare odori anormali e per attenuare il colore, purchè non lascino nel vino alcuna sostanza estranea; e) la rifermentazione; f) la pastorizzazione e la refrigerazione; g) la carbonicazione con anidride carbonica pura; h) in generale, tutti i trattamenti suggeriti dalla razionale enotecnia per migliorare la qualità del vino e per assicurarne la conservazione, purchè non ne alterino sensibilmente la composizione. È consentita anche la concentrazione del vino purchè nei limiti necessari per riportarlo alla composizione normale di quelli della località e purchè non sia praticata su vini che abbiano già subito aggiunte di sostanze acide o di disacidificanti.
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