Regolamento›Capo VII
Art. 48
48 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Nella vinificazione e nella conservazione dei vini e dei filtrati dolci, oltre alle ordinarie pratiche di igiene enotecnica (colmatura, travasi, filtrazioni, ecc.) sono consentite le seguenti manipolazioni:
a) l'aggiunta di uva leggermente appassita e cioè che
abbia subito un'essicazione tale da consentire ancora la pigiatura diretta con gli ordinari mezzi di cantina e da dare mosto suscettibile di fermentare direttamente,
b) la chiarificazione con bianco d'uovo, con albumina pura, con sangue fresco di animali sani, con gelatine tecnicamente pure come l'osteocolla e l'ittiocolla, con cascina e con terra di Spagna;
c) il trattamento con olio - tanto vegetale che minerale - privo di sostanze coloranti ed in genere di sostanze estranee di qualsiasi natura, per eliminare odori anormali e per preservare i vini da fermentazioni aerobie;
d) il trattamento con carbone per eliminare odori anormali e per attenuare il colore, purchè non lascino nel vino alcuna sostanza estranea;
e) la rifermentazione;
f) la pastorizzazione e la refrigerazione;
g) la carbonicazione con anidride carbonica pura;
h) in generale, tutti i trattamenti suggeriti dalla razionale enotecnia per migliorare la qualità del vino e per assicurarne la conservazione, purchè non ne alterino sensibilmente la composizione.
È consentita anche la concentrazione del vino purchè nei limiti necessari per riportarlo alla composizione normale di quelli della località e purchè non sia praticata su vini che abbiano già subito aggiunte di sostanze acide o di disacidificanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-48